ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETà

ASSOCIAZIONE

SOLIDARIETà PERMANENTE

ASSOCIAZIONE PERMANENTE DI SOLIDARIETÁ

 

LO STATUTO

   ARTICOLO 1

E' costituita con sede ad Acquaviva Delle Fonti (BA)

l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata

"Associazione Permanente Di Solidarietà".

E' un'associazione laica, libera, autonoma, apartitica ed aperta a tutti coloro che ne condividono

il fine e gli indirizzi programmatici.


ARTICOLO 2

L'associazione sostiene moralmente ed economicamente bambini e giovani, fino al compimento della maggiore età, appartenenti a famigli bisognose ed affetti da gravi patologie organiche;

si preoccupa di ricercare Enti Pubblici e non, capaci di supportare le famiglie anzidette;

promuove la diffusione della cultura della solidarietà mediante iniziative

mirate alla raccolta di fondi da destinare agli scopi su descritti.


ARTICOLO 3

L' associazione ha sede in Acquaviva Delle Fonti presso i locali dell'Oratorio Santa Maria Maggiore, alla via Sannicandro n.68. Possono essere istituite sedi secondarie in altre città italiane ed estere.


ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti a qualunque titolo,

da erogazioni, donazioni, lasciti e raccolta fondi.


ARTICOLO 5

I fondi liquidi sono depositati presso gli Istituti di credito indicati dal Comitato di Coordinamento ed ogni movimento finanziario avviene con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Resta inteso che l'intero patrimonio della associazione

è utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.


ARTICOLO 6

Gli associati si impegnano a collaborare fattivamente, a titolo gratuito,

per il raggiungimento degli obiettivi sociali e ad accettare e rispettare lo statuto.


ARTICOLO 7

Sono associati fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo; sono associati ordinari, invece, coloro che aderiscono all'associazione successivamente alla data di costituzione della stessa. Associati fondatori ed associati ordinari compongono l' Assemblea Generale,

hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.


ARTICOLO 8

La qualità di associato si perde, su parere insindacabile del Comitato di Coordinamento,

qualora l'associato assuma comportamenti contrari agli scopi ed allo spirito dell'associazione o tali da arrecare danni morali e/o materiali all'associazione medesima.


ARTICOLO 9

Sono organi dell' associazione:
a) L'Assemblea Generale;
b) Il Comitato di Coordinamento;
c) Il Collegio dei Revisori.


ARTICOLO 10

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno; la convocazione avviene almeno quindici giorni prima della data fissata mediante comunicazione scritta a ciascun associato oppure mediante affissione all'albo dell'associazione. L'Assemblea Generale può essere convocata dal Presidente del Comitato di Coordinamento che la presiede o da 1/10 degli associati. L'Assemblea Generale fissa gli indirizzi e le direttive di carattere generale dell'associazione,

discute ed approva il bilancio di previsione e quello consuntivo, apporta modifiche allo statuto, elegge i componenti del Comitato di Coordinamento e del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea Generale è regolarmente costituita quando sono presenti

un decimo degli associati presenti.

Non sono ammesse deleghe e/o procure. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.


ARTICOLO 11

L' associazione è amministrata dal Comitato di Coordinamento, composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale; essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato di Coordinamento nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed il delegato ai rapporti sociali; si riunisce su richiesta del Presidente o anche di uno solo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti del Comitato di Coordinamento. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Presidente, che è pure il legale rappresentante dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato di Coordinamento è presieduto dal Vice Presidente. Delle riunioni del Comitato di Coordinamento viene redatto

verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'ordinaria e straordinaria amministrazione spettano al Comitato di Coordinamento; esso decide sull'ammissione e/o esclusione degli associati, redige il bilancio previsionale e quello consuntivo.

Il Presidente convoca il Comitato di Coordinamento con i mezzi che ritiene più idonei.


ARTICOLO 12

L' esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.


ARTICOLO 13

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri eletti dall'Assemblea Generale anche tra i non associati. Nel suo seno il Collegio nomina il Presidente. Il Collegio dei Revisori certifica i bilanci dell'associazione e vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto.

I componenti del Collegio dei Revisori possono intervenire, con parere consultivo,

alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato di Coordinamento.


ARTICOLO 14

Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e per conto dell'associazione

vengono soddisfatti con il patrimonio della stessa.


ARTICOLO 15

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale appositamente convocata; devono essere presenti almeno due terzi degli associati e la maggioranza richiesta,

perché le modifiche siano valide, è quella della metà più uno dei presenti.


ARTICOLO 16

In caso di scioglimento dell'associazione i beni eventualmente residuati

sono devoluti ad Enti e/o Associazioni aventi scopi affini all'associazione.


ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle leggi italiane di volta in volta vigenti.

C.F.91036780723